L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo o avendo deciso, volontariamente, di interrompere tale percorso, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva ed eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
A cura dell'Agenzia delle Entrate
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Ad Anthony, un ragazzo che si è lanciato da Ponte Vespucci a Firenze, qualche settimana fa. Pare che dietro tale tragico gesto ci sia il licenziamento, avvenuto con una semplice comunicazione email, da parte dell’azienda per la quale lavorava (Deliveroo).
Anthony era un riders. Ossia uno di quei ciclisti che con grandine, vento o asfalto rovente, zaino cubico e ingombrante sulle spalle pedalano sempre, e non su comode Brompton, ma su delle biciclette spesso sgangherate e attrezzate alla meno peggio. Un occhio alla strada e uno allo smartphone.
Quelli che pedalano in una forsennata corsa cronometrata, altrimenti il cibo si fa freddo. Poi il destinatario si lamenta, e l’azienda li licenzia.
Universitari, ragazzi alle prime esperienze di lavoro o uomini e donne che il lavoro lo hanno perso o faticano a trovarne uno.
Lavoro. Si fa fatica a chiamare lavoro quando si viene valutati da un algoritmo e pagati pochi spiccioli a consegna, senza copertura assicurativa, pedalando fino a tarda notte e comandati da un’applicazione.
Due cose rincuorano un po': la prima è un accordo siglato in Toscana con un’azienda di food delivery che prevederà l’applicazione del contratto collettivo logistica, trasporto e spedizione.
E poi la Cassazione. Ai piani alti del diritto finalmente è stato riconosciuto che i riders devono avere le stesse tutele dei lavoratori subordinati, affermando che “si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.
E che non si debba più morire nè di lavoro e né per lavoro.
" [...] Il parametro del «tenore di vita» [...] collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti [...]con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale [...].
il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull'an debeatur, la sussistenza, o no, dell'"indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza", o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli -possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione [...]".
Sentenza integrale
Prorogato al 21 aprile 2017 il termine per rottamazione delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia dal 2000 al 2016.
Dall'1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR tenuto dall'Autorità oppure presso una Camera di commercio sulla base della convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere (fonte: www.autorita.energia.it)